Statuto dell’Associazione

Articolo 1

     È costituita con sede a Padova, in Via G. Ferrari n. 2, una associazione culturale che assume la denominazione di Societas Veneta per la storia religiosa.

Articolo 2

     La Societas ha per scopo lo svolgimento di attività culturali, senza finalità di lucro. Organismo autonomo, è una scuola pratica e attiva di formazione al rigore scientifico applicato alle ricerche di storia religiosa nelle sue varie espressioni, dalle origini ai nostri giorni, con particolare attenzione all’ambito Triveneto.
     In essa ciascun “socio” riceve e dà, essendo insieme scolaro e maestro.

Articolo 3

     La Societas persegue le finalità di formazione permanente e di produzione scientifica, mediante le seguenti attività principali e caratterizzanti:
     • contribuire allo sviluppo culturale e civile dei propri soci e di quanti condividono le sue finalità;
     • organizzare corsi annuali che forniscano la strumentazione essenziale di discipline di ambito storico (quali, per esempio la demografia storica, la diplomatica pontificia, la diplomatica vescovile, la storia del diritto canonico ecc…) oppure aggiornino su fondamentali problemi storiografici generali (“questione francescana”, Riforma tridentina ed eterodossia in singole diocesi, esempi precisi di revisione della memoria ecc…). Subordinatamente a queste due attività principali, altre che possano servire alla formazione scientifica (storia del pensiero religioso e teologico, storia della spiritualità, ecc…);
     • istituire e attivare una scuola permanente di concreto avviamento alla indispensabile ricerca d’archivio, scuola articolata secondo comprovate modalità da precisare in sede di regolamento;
     • favorire l’estensione e la diffusione delle sue ricerche, impegnare i soci ad esporre la propria esperienza di ricerca in atto;
     • organizzare iniziative, scambi culturali, servizi, manifestazioni, mostre, esposizioni, incontri, corsi;
     • organizzare, anche in collaborazione con altre associazioni e con le autorità scolastiche, corsi di avviamento alla ricerca storica, di didattica della storia e di formazione ed aggiornamento degli insegnanti della scuola di ogni ordine e grado;
     • gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto culturale sia immobile che mobile, prendere o dare sponsorizzazioni, fare accordi con altre associazioni, circoli o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede in Italia;
     • porre in essere attività di natura commerciale in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli enti non commerciali.

Articolo 4

     Il numero dei soci è illimitato; alla Societas possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età e che avvertano la necessità di rigorosa formazione scientifica per condurre ricerche valide e nuove di storia religiosa.
     Sono soci COSTITUTORI tutte le persone indicate nell’atto costitutivo o che hanno partecipato alla fase costitutiva della Societas, creando il fondo comune necessario alla realizzazione del progetto di Societas e che con il loro impegno, costanza e determinazione ne concretizzano l’orientamento e le caratteristiche.
     ORDINARI: le persone fisiche o giuridiche che, avendone fatto domanda, siano state accettate dalla assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
     SOSTENITORI: le persone fisiche o giuridiche che con il loro impegno economico contribuiscono al sostentamento della Societas, versando contributi necessari per le attività istituzionali e che, avendone fatto domanda, siano state accettate dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
     ONORARI: sono soci onorari coloro che, avendo acquisito particolari benemerenze nel campo degli studi storico-religiosi, ottengono tale qualifica dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; i soci onorari non hanno diritto di voto.
     Per le persone giuridiche il diritto di voto sarà esercitato dal rappresentante legale o da un suo delegato.

Articolo 5

     Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità:
     1.  indicare nome e cognome, luogo, data di nascita e di residenza;
     2. dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
     È compito del Consiglio Direttivo proporre all’approvazione dell’assemblea la domanda di iscrizione alla Societas.
     L’accettazione, seguita dall’iscrizione al libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale.

Articolo 6

     Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del socio con le finalità statutarie e con i regolamenti della Societas, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare l’iscrizione.
     In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’assemblea dei soci alla prima convocazione.

Articolo 7

     I soci hanno diritto di frequentare i locali della Societas e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla Societas stessa, con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
     I soci, con la domanda d’iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede della Societas.

Articolo 8

     I soci sono tenuti:
     • al pagamento della quota sociale, all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Articolo 9

     La qualifica di socio si perde:
     • per dimissioni;
     • per mancata osservanza delle disposizioni statutarie, dei regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
    • per mancata corresponsione della quota sociale, senza giustificato motivo;
    • per comportamenti lesivi della Societas, per danni morali o materiali arrecati alla Societas.
Le decisioni relative alla perdita della qualifica di socio saranno prese dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
     I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 10

     Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
     • dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Societas,
     • dai contributi, erogazioni e lasciti diversi,
     • dal fondo di riserva.

Articolo 11

     Le somme versate per la tessera, per le quote sociali e per i contributi non sono rimborsabili in nessun caso.

BILANCIO (o Rendiconto Economico)
Articolo 12

     Il bilancio o rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Articolo 13

     Il residuo attivo del bilancio non può essere distribuito tra i soci neanche in modo indiretto e sarà impegnato come segue:
     • il 10% al fondo di riserva,
     • il rimanente a disposizione per iniziative di carattere culturale, per nuovi impianti o ammodernamento delle attrezzature e delle strutture.

ASSEMBLEA

Articolo 14

     Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate con avviso scritto affisso nei locali della Societas almeno 15 giorni prima della data di convocazione.
     Nessun socio potrà avere più di una delega.

Articolo 15

     L’assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo.

     Essa:
     • approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale,
     • elegge il Consiglio Direttivo,
     • approva il bilancio o rendiconto economico,
     • approva gli stanziamenti per iniziative previste dal comma 2° dell’articolo 13 del presente statuto.

Articolo 16

     L’assemblea straordinaria è convocata:
     • tutte le volte che il Consiglio o il Presidente lo reputino necessario,
     • ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci,
     • ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale, se istituito.
     L’assemblea dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 17

     In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente riconosciuta con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente riconosciuta qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Articolo 18

     Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione della Societas, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti in prima convocazione e della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.
 La seconda convocazione deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.

Articolo 19

     Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta il 10% dei presenti. Alla votazione partecipano tutti i soci, eccettuati i soci onorari.

Articolo 20

     L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 21

     Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici consiglieri compresi il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario; dura in carica due anni e tutti i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 22

     Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dalla Societas per il conseguimento dei propri fini sociali.

    È riconosciuta al Consiglio Direttivo la possibilità di cooptare altri membri fino al massimo di un terzo dei suoi componenti.

Articolo 23

     Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno due volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta motivata la metà dei Consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Articolo 24

     Il Consiglio Direttivo deve:
     • redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci,
     • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’ assemblea,
     • redigere il bilancio o rendiconto economico,
     • compilare i progetti per l’impegno del residuo del bilancio da sottoporre all’assemblea,
     • formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’assemblea,
     • proporre all’assemblea l’ammissione o la decadenza dalla qualità di socio,
     • favorire la partecipazione dei soci all’attività della Societas.

Articolo 25

     Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

COLLEGIO SINDACALE
Articolo 26

     Il Collegio Sindacale, qualora si rendesse indispensabile, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea. I Sindaci dureranno in carica due anni e saranno rieleggibili. Nelle riunioni del Consiglio, essi non avranno diritto al voto deliberativo ma solo a quello consultivo.

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETAS
Articolo 27

     La decisione dello scioglimento della Societas deve essere presa dall’assemblea alla presenza del 50% dei soci e con il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti in prima convocazione; con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

Articolo 28

     In caso di scioglimento, l’assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’art.18 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto. Il patrimonio residuo potrà essere destinato ad altro ente o associazione che per statuto persegue le medesime finalità.

DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29

     Tutte le eventuali controversie tra gli associati, oppure tra questi e la Societas e/o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge, e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri, da nominarsi dall’assemblea e che giudicheranno “ex-bono et aequo” senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 30

     Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile.

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Chi siamo

La Societas Veneta per la storia religiosa si propone di diffondere passione e interesse per gli studi inerenti la storia ecclesiastica, alla quale si richiamava la denominazione iniziale dell’Associazione. Inoltre vuole sensibilizzare ad uno studio della storia intesa come rigore critico, ricerca delle fonti e dei documenti, scrupolo interpretativo fondato su un corretto metodo filologico e non sul dilettantismo.

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